PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge C. 1955 Governo, recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          ritenuto che le disposizioni da esso recate siano prevalentemente riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

          ritenuto inoltre che ulteriori disposizioni siano riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

          ritenuto, infine, che per i profili attinenti alla tutela del diritto alla abitazione per le categorie economicamente più svantaggiate possano venire in rilievo anche le finalità sottese alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

          rilevato che l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, nel prevedere la decadenza del conduttore dal beneficio della sospensione dell'esecuzione nell'ipotesi in cui il comune di residenza non provveda alla redazione del piano straordinario pluriennale, appare contrastare con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza;

      esprime:

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 1, comma 5, sia riformulato il secondo periodo, in modo da escludere che la mancata redazione del piano straordinario pluriennale da parte del comune di residenza comporti l'automatica decadenza dal beneficio della sospensione dell'esecuzione.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1955 recante interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali, così come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia circa la necessaria comparazione tra la condizione del conduttore e quella del locatore;

            considerata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo circa la violazione non solo del diritto di proprietà, ma anche di quello alla durata ragionevole del processo, alla luce delle raccomandazioni da ultimo formulate dal Presidente della Camera con lettera indirizzata ai Presidenti di Commissione in data 30 giugno 2006;

            valutata la riduzione dei casi di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alla proroga degli sfratti, in virtù dei margini più ristretti offerti dai recenti interventi legislativi in materia;

            rilevato l'ampliamento territoriale dell'ambito di applicazione del differimento dei termini degli sfratti, la cui individuazione non risulta dettata da criteri rigorosi ed oggettivi tali da garantire condizioni di coerenza ed equità;

            manifestata perplessità circa la formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, che estende la sospensione anche ai conduttori che abbiano figli fiscalmente a carico, ove l'espressione «alle stesse condizioni» è suscettibile di dubbi interpretativi;

            osservato che le commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio sarebbero istituite per soli diciotto mesi, facendo salve le competenze dell'autorità giudiziaria;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «persone ultrasessantacinquenni,» inserire le seguenti: «figli fiscalmente a carico,» e conseguentemente al medesimo comma sopprimere l'ultimo periodo;

        e con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire l'ambito di applicazione in termini di coerenza e di equità, limitandolo

 

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sotto il profilo territoriale alle aree metropolitane oppure, in subordine, mantenendo soltanto il criterio relativo alle condizioni soggettive;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità, circa l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, che impone all'ufficiale giudiziario, in caso di accesso, di tenere conto dei termini di sospensione di cui ai commi 1 e 3 (otto e diciotto mesi), di chiarire l'effettiva portata della norma, la cui collocazione non appare peraltro coerente nell'ambito di un comma che disciplina esclusivamente la certificazione dei requisiti soggettivi richiesti per beneficiare della sospensione.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            gli oneri derivanti dal provvedimento sono stati quantificati sulla base di criteri prudenziali per cui non si profila il rischio di un sottodimensionamento degli stessi;

            la previsione del versamento di quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 106 del 2005 non costituisce propriamente una riassegnazione e non richiede una distinta compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della pubblica amministrazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro il mese di dicembre 2006, dovendosi altrimenti modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 6, comma 2.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di

 

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legge C. 1955, recante interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            sottolineato il notevole rilievo sociale del provvedimento, il quale intende fronteggiare la situazione di grave emergenza che si registra nel mercato della casa, soprattutto nei comuni di maggiori dimensioni a più alta tensione abitativa, venendo in particolare incontro alle esigenze delle famiglie appartenenti alle fasce di reddito più basse, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap, la quale risulta ancora più preoccupante a seguito del venir meno degli effetti derivanti dal decreto-legge n. 23 del 2006;

            rilevato come il provvedimento, nel disporre la sospensione dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto nei confronti delle predette categorie, bilancia opportunamente la compressione del diritto di proprietà dei proprietari degli immobili insita in tale misura, con previsioni agevolative in favore di tali ultimi soggetti, consistenti nella maggiorazione del canone di locazione, loro corrisposto nel periodo di sospensione, e nell'esclusione, per il medesimo periodo, del reddito da fabbricati derivante dalla locazione dei predetti immobili dal reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali»;

            rilevato che il testo contiene disposizioni che contemplano interventi volti a sospendere, a beneficio di talune categorie sociali poste in condizione di disagio abitativo, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione;

 

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            rilevato altresì che il testo reca specifiche disposizioni tese a fronteggiare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa, prospettando una serie di previsioni normative che incidono sul quadro delle politiche di edilizia residenziale pubblica delle amministrazioni locali destinatarie delle disposizioni stabilite dal provvedimento medesimo;

            considerato che la disciplina delle locazioni e la normativa processuale sul rilascio degli immobili rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera l) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di giurisdizione, norme processuali ed ordinamento civile;

            valutato che il testo reca disposizioni a favore di categorie sociali svantaggiate, per le quali, sotto il profilo del disagio abitativo, si ritiene possa operare l'ambito normativo delineato dalla lettera m) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione afferente alla competenza esclusiva dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

            rilevato, con riferimento all'articolo 3 del testo, che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, non inclusa tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva o concorrente, sembra poter essere ricondotta alla competenza di carattere residuale delle Regioni e che rientra invece nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la più estesa categoria del governo del territorio di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerate, anche in relazione a quanto prescritto dal suddetto articolo 3 del testo, le pronunce della Corte Costituzionale secondo le quali il diritto all'abitazione costituisce «un diritto sociale fondamentale che connota la forma di Stato» (sentenza n. 419 del 1991) e che la competenza esclusiva statale di cui alla menzionata lettera m) non configura una «materia» in senso stretto, bensì «una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 282 del 2002);

            rilevato, ex articolo 3 del testo, che i comuni individuati predispongono il piano straordinario pluriennale, da inviare ai ministri competenti, d'intesa con la regione; che nei predetti comuni possono essere istituite apposite commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio degli immobili ed il cui funzionamento e composizione sono definiti dalle prefetture garantendovi la presenza, tra gli altri soggetti, del sindaco;

            considerato che ai sensi dell'articolo 4 del testo il programma nazionale di edilizia residenziale pubblica, contenente gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di

 

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edilizia residenziale pubblica, viene predisposto dal ministro delle infrastrutture, di concerto con gli altri ministri competenti, sulla base delle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative cui partecipano, tra gli altri, le regioni e l'associazione nazionale dei comuni italiani; che il predetto programma viene inoltre adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il ruolo svolto dallo Stato ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 3 e 4 del testo non possa esplicarsi in interventi che incidano direttamente sui profili gestionale e programmatorio, attenendo tali ambiti, rispettivamente, alle competenze degli enti locali interessati e delle regioni, dovendosi invece la competenza statale affermare esclusivamente in ordine ai profili della definizione generale dei parametri volti a promuovere le politiche di edilizia residenziale pubblica, contemplate dalle predette disposizioni, necessarie a superare il disagio abitativo nei comuni prescelti.

 

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